Procedura di mobilità per riduzione del personale: indicazione delle esigenze organizzative
In materia di licenziamento collettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità dell'esonero dei dipendenti per riduzione del personale, qualora il datore di lavoro non specifichi, nella comunicazione alle rappresentanze sindacali, le unità produttive da sopprimere e le esigenze tecnico-produttive e organizzative (art. 5, comma 1 della Legge n. 223/1991) alla base della scelta.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4678 del 9 marzo 2015, ha chiarito che la procedura di mobilità non è valida nell'ipotesi di un generico riferimento alla situazione di difficoltà dell'azienda, senza l'indicazione delle esigenze organizzative che non consentono il trasferimento degli esuberi ad altre unità.