Pertinenze agricole con agevolazione

Con Risoluzione 6 marzo 2015, n. 26, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti sull'applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4-bis, Decreto-Legge n. 194/2009) alle pertinenze dei terreni agricoli.In particolare, la risoluzione precisa che:l'applicazione in misura agevolata dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria riguarda gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione rileva il concetto di pertinenzialità del fabbricato rispetto al terreno;non rileva, invece, la qualificazione di strumentalità del fabbricato, di cui all'articolo 2 del DPR 23 marzo 1998, n. 139, in quanto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina fanno riferimento alla nozione di pertinenza e non a quella di strumentalità.Quindi, le agevolazioni previste in materia di piccola proprietà contadina, trovano applicazione anche con riferimento al trasferimento del fabbricato ad uso ricovero attrezzi purchè detto fabbricato risulti situato sullo stesso terreno agricolo.

Condividi questa news