Niente licenziamento per mancata offerta al dipendente dello svolgimento di mansioni inferiori
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente per soppressione del suo posto di lavoro dovuta alla riorganizzazione aziendale, in quanto il datore non gli ha offerto di svolgere altre mansioni in azienda, eventualmente anche inferiori.La Suprema Corte, con la Sentenza n. 22798 del 9 novembre 2016, ha sottolineato nel caso di specie la mancanza della prova dell'impossibilità del repêchage, il cui obbligo a carico del datore si estende anche alle mansioni inferiori a quelle del licenziato.