Esenzione dal bollo sui certificati rilasciati ai fini del risarcimento dei danni di guerra
Con Risoluzione 4 ottobre 2016, n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta di bollo per i certificati rilasciati per i fini di cui alla legge slovena sulla riparazione dei torti.In particolare, il documento di prassi ritiene che l'esenzione di cui all'art. 12, L. n. 593/1981 si applichi anche ai documenti rilasciati da uffici italiani, attestanti fatti e status necessari ad ottenere l'indennizzo per danni di guerra secondo la normativa slovena. L'Agenzia inoltre osserva che la disposizione in oggetto deve essere interpretata mediante un criterio sostanziale che tenga conto di tutti i provvedimenti emanati dopo la fine della seconda guerra mondiale che forniscono un sollievo patrimoniale ai cittadini che hanno subito danni durante la guerra.