Diritto alla disoccupazione agricola per i lavoratori assunti con contratto triennale

L'INPS, con il Messaggio n. 2239 del 30 marzo 2015, precisa cheai lavoratori agricoli destinatari delle agevolazioni previste dall'art. 5 della Legge n. 116/2014 ed assunti con contratto a termine di durata almeno triennaleil trattamento di disoccupazione agricola – previa istanza dell'interessato - è liquidato in un'unica tranche nell'anno successivo a quello c.d. 'di competenza' nel quale si è verificata la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi. Non rileva, infatti, lo status del lavoratore al momento della prestazione della domanda.

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