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Ambito soggettivo della fatturazione elettronica: chiarimenti del MEF

Con Circolare 9 marzo 2015, n. 1, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ribadito che le Amministrazioni pubbliche destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 31 marzo 2015, sono quelle individuate:dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, etc.;dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ovvero i soggetti individuati dall'ISTAT con proprio Comunicato entro il 30 settembre (da ultimo, Comunicato 10 settembre 2014, in Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2014, n. 210) e in ogni caso le Autorità indipendenti;dall'art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007, ovvero le Amministrazioni autonome.Il MEF specifica, in particolare, che vanno considerati congiuntamente tutti i sopra citati Provvedimenti, ancorché si possano presentare 'ampissime aree di sovrapposizione' nell'individuazione dei soggetti: non è quindi corretto, come alcuni avevano ritenuto, fare automaticamente riferimento alle sole Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco stilato dall'ISTAT.

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