Agevolazioni fiscali anche se le aree da destinare ai PEEP non sono state espropriate: Risoluzione
Con Risoluzione 4 ottobre 2016, n. 87, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione prevista dall'art. 32, D.P.R. n. 601/1973 nel caso di cessione a titolo oneroso di aree ai comuni per l'attuazione dei piani di edilizia economica e popolare (c.d. PEEP).In particolare, è stato precisato che, nonostante le aree in esame non siano state acquisite dal Comune previa procedura di espropriazione, sono applicabili le agevolazioni fiscali di cui al sopracitato art. 32, D.P.R. n. 601/1973, con cui è previsto che i soggetti attuatori dei PEEP:scontino l'imposta di registro in misura fissa;siano esenti dalle imposte ipotecaria e catastale.